Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3560 del 10/02/2017
Lavoro pubblico "privatizzato" - Art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Fattispecie di pretese riferite ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998 - Regola del frazionamento della domanda - Limiti - Illecito permanente del datore di lavoro con cessazione anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo.
In tema di lavoro pubblico cd. contrattualizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ove il lavoratore istante riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, il discrimine temporale di giurisdizione va individuato con riferimento al momento della cessazione della permanenza; ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo allorché tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998, e ciò indipendentemente dal momento di percepibilità e riconoscibilità dell’illecito da parte del danneggiato, rilevante ai diversi fini del decorso del termine di prescrizione nei casi di illecito istantaneo ad effetti permanenti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3560 del 10/02/2017