Vendita internazionale di beni mobili - Foro competente ex art. 5 del Reg. CE n. 44 del 2001 - Luogo di consegna - Individuazione.
In tema di vendita internazionale di cose mobili, ai fini dell’applicazione del foro competente ex art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, il luogo di consegna della merce deve essere individuato in base a criteri economici ed in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l’acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da parte dell’acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3558 del 10/02/2017