Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1548 del 20/01/2017
Consorzi di bonifica – Direttori – Verificazione di rendiconto consuntivo – Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento.
Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro Direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi (non essendo configurabile un’attività di “maneggio” di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione), ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa, dell’irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, e, infine, della non assimilabilità dei consorzi medesimi ai consorzi fra enti locali territoriali.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1548 del 20/01/2017