Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7304 del 22/03/2017
Domanda volta al riconoscimento dello “status” di orfano per causa di servizio al fine dell’esonero dal servizio di leva obbligatorio - Ritardo nell’esame da parte della P.A. - Controversia risarcitoria - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Ragioni.
In virtù del criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia, instaurata prima dell’entrata in vigore dell’art. 133, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 104 del 2010, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da ritardo nella valutazione, da parte della P.A., della domanda presentata da un privato per ottenere il riconoscimento dello “status” di orfano per causa di servizio, con la dichiarata finalità di essere esonerato dal servizio militare di leva obbligatorio, atteso che la fonte del pregiudizio lamentato non è tanto la violazione dei termini (perentori o ordinatori) previsti per il procedimento amministrativo, quanto il ritardo nell’attribuzione del “bene della vita” al cui conseguimento la domanda era finalizzata, idoneo ad incidere su di un diritto fondamentale dell’interessato, come il diritto al lavoro, ed in particolare sul diritto a non perdere lo stipendio che l’istante stava riscuotendo in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato in precedenza instaurato.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7304 del 22/03/2017