Procedura di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 (e successive modifiche) - Controversia con correlata domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia - con correlata domanda risarcitoria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14432 del 09/06/2017