Domanda proposta all’INAIL ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Risarcimento danni per ritardata evasione - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal ritardo con cui l’INAIL ha evaso l’istanza per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto, ai fini dei benefici ex art. 13 della l. n. 257 del 1992, in quanto fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 133, comma 1, lett. a) n.1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non è dedotta la violazione del diritto soggettivo ai suddetti benefici ma il ritardo con cui l’ente vi ha provveduto.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18173 del 24/07/2017