Appalti pubblici - Servizio di trasporto per portatori di "handicap" a fini riabilitativi - Obbligo dei comuni di concorrere alla spesa sostenuta dalle AUSL - Sussistenza - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
In tema di trasporto con finalità riabilitative dei portatori di "handicap", l’art. 26 della l. n. 104 del 1992 prevede che i costi siano ripartiti tra i comuni interessati al servizio e le AUSL, le quali lo organizzano ed eseguono direttamente, sicché l’obbligazione concorrente degli enti territoriali dà luogo ad un diritto di credito dell'Azienda Sanitaria per l’accertamento del quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondato su disposizioni normative di carattere vincolante.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 20494 del 29/08/2017