Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21522 del 15/09/2017
Giurisdizione - Criteri di riparto - "Petitum" sostanziale identificato dalla "causa petendi" - Conseguenze - Procedura per l' emersione del lavoro irregolare - Ammissione del datore di lavoro alla procedura di cui alla l.n. 296 del 2006 - Devoluzione al giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio; ne consegue che la controversia concernente l’ammissione alle agevolazioni di cui alla l. n. 296 del 2006 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’inserimento del datore di lavoro nella procedura per la emersione del lavoro irregolare non discende da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, ma dall’accertamento del diritto soggettivo di accesso alla procedura stessa che non rientra, inoltre, tra le materie per le quali è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21522 del 15/09/2017