Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 25455 del 26/10/2017
Psicologi – Decisioni del Consiglio dell’Ordine – In generale (nella specie, in materia elettorale) - Impugnazioni - Giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Configurabilità - Fondamento.
Con riferimento alle impugnazioni avverso le decisioni pronunciate dal Consiglio dell’Ordine degli psicologi, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 56 del 1989, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, per i diversi gradi di giudizio, la giurisdizione in tutte le materie, compresa la materia elettorale (di cui si tratta nella specie), atteso che esso prevede espressamente tale giurisdizione, non potendosi, pertanto, applicare il principio secondo cui la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le operazioni elettorali è del giudice amministrativo in mancanza di espressa disciplina, né analogicamente l'art. 6 della l. n. 1034 del 1971, che pure devolve a detto giudice i ricorsi in materia di elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, e potendo, d'altro canto, il legislatore, nell’ambito della sua insindacabile discrezionalità, ritenere che in taluni casi la interferenza di diritti ed interessi legittimi e l’opportunità di consentire l’iniziativa del P.M. consiglino la individuazione del giudice ordinario come autorità che può unitariamente conoscere anche delle questioni in tema di contenzioso elettorale che involgano la lesione di interessi legittimi.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 25455 del 26/10/2017