Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1132 del 20/10/2000
Consorzio tra Comuni, costituito ai sensi del R.D. 383/1934 - Ente pubblico non economico - Sopravvenienza della legge 142/1990 - Irrilevanza - Condizioni - Controversie di lavoro dipendente - Periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Un ente pubblico - qual'è un consorzio tra Comuni costituito ai sensi del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore. Se invece l'ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati, e cioè diversi dai corrispettivi ottenuti, indipendentemente dall'utilizzazione concreta, e pur nel caso in cui il C.I.P. manifesti l'orientamento di adeguare i prezzi delle forniture ai costi, la gestione comunque non è economica - non avendo effetti automatici la sopravvenienza della legge 8 giugno 1990 n. 142 in assenza di trasformazione o soppressione della struttura associativa preesistente - e perciò la giurisdizione, per le controversie di lavoro con il personale dipendente, appartiene, per le questioni attinenti a periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, esclusivamente al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma D.Lgs. 30 marzo 1998 n. 80, configurandosi un rapporto di pubblico impiego.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1132 del 20/10/2000