Invalidità per inosservanza delle norme statutarie relative allo svolgimento della vita associativa - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
La controversia promossa per denunciare l'invalidità di una delibera dell'assemblea straordinaria elettiva di una Federazione sportiva, sotto il profilo della inosservanza delle norme statutarie disciplinanti lo svolgimento della vita associativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica di dette norme, e così dell'attinenza della domanda ad atti che la Federazione sportiva pone in essere quale associazione di soggetti privati (le società sportive), non in veste di organo del CONI.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5505 del 16/05/1991