Smarrimento perdita o sottrazione di titoli del debito pubblico - Controversia promossa dal creditore nei confronti del ministero del Tesoro - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Nel caso di smarrimento, perdita o sottrazione di titoli del debito pubblico (nella specie, C.C.T.) la controversia promossa dal creditore nei confronti del Ministero del Tesoro per il rimborso del debito, comportando l'interpretazione e l'applicazione di norme di legge sul debito pubblico, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli articoli 29 n.4 del R.D. 26 giugno 1924 n.1054 e 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10594 del 12/12/1994