Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - enti pubblici economici – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3850 del 14/11/1975
Consorzi di bonifica - controversie con i dipendenti - giurisdizione dell'ago - limiti - provvedimenti esecutivi dei regolamenti d'organizzazione - conseguenze - regolamento d'organizzazione - modificazione del trattamento di quiescenza - azione del dipendente - giurisdizione dell'ago - condizioni.
In materia di bonifica integrale di terreni, il codice civile, negli artt 859 e 861, ha mantenuto la distinzione, introdotta con DL n 1255 del 1918, tra opere di Competenza statale e opere di Competenza dei privati, affidando, tra queste ultime, quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art 862 (esecuzione, manutenzione, Esercizio di opere, anche d'interesse comune a piu fondi o particolare di ciascuno di essi) ai consorzi di bonifica; e poiche questi - definiti come enti pubblici dal quarto comma dell'art 862 cit - associano una pluralita di privati proprietari e possessori di fondi ed operano in regime di concorrenza e per fine di lucro, certa e la loro natura di enti pubblici economici. Da tale natura consegue l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle controversie di lavoro fra i consorzi e i loro dipendenti, tranne quelle derivanti da provvedimenti di applicazione di regolamenti organizzativi interni, incidenti su interessi legittimi del dipendente in quanto espressione di un potere autoritativo discrezionale, e percio implicanti la giurisdizione amministrativa. Appartiene, pertanto, alla cognizione del giudice ordinario l'Azione con cui il dipendente, non contestando il potere auto organizzativo esercitato dal consorzio di bonifica con un nuovo regolamento interno, lamenti che con un provvedimento applicativo di tale regolamento il consorzio abbia modificato in peggio il suo trattamento di quiescenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3850 del 14/11/1975