giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27197 del 16/11/2017
Impiego pubblico contrattualizzato - Procedure concorsuali – Approvazione della graduatoria – Successivo annullamento in via di autotutela - Controversia - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, con l'approvazione della graduatoria nelle procedure concorsuali si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa della P.A. e subentra una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), inclusi i parametri della correttezza e della buona fede, sicché la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui la graduatoria del concorso sia stata annullata in via di autotutela dopo l'instaurazione del rapporto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio promosso dal vincitore del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente della polizia municipale, successivamente dichiarato decaduto dalla nomina per mancata produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal bando).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27197 del 16/11/2017