Giurisdizione civile - straniero- criteri di collegamento - controversie relative a successioni ereditarie - rinunzia all'eredità successiva all'inizio di un giudizio divisorio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968
Determinazione della giurisdizione - efficacia - originaria mancanza nel rinunciante della titolarità di diritti ereditari - domanda di divisione di beni di una successione apertasi all'estero - eccezione di cittadinanza straniera del de cuius - proposizione della domanda anche nei confronti del cittadino italiano rinunciante all'eredità - criterio di collegamento - insussistenza.*
La rinunzia all'eredità successiva all'inizio del giudizio divisorio non può essere considerata, come fatto sopravvenuto, ininfluente, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.,sulla Determinazione della giurisdizione e della Competenza, perche essa, facendo venir meno nel chiamato la titolarità dei diritti eredità, ha effetto retroattivo alla data della apertura della successione, si che questo va considerato come soggetto che non ha mai assunto la qualità di parte in rapporti derivanti dalla successione. Ai fini, pertanto,della affermazione della competenza-giurisdizionale del giudice italiano a conoscere di una domanda di divisione dei beni caduti in una successione apertasi all'estero se venga eccepita la cittadinanza straniera del de cuius, non vale invocare come criterio di collegamento la circostanza che la domanda era diretta anche nei confronti di un cittadino italiano, se questo ha dichiarato di rinunciare ai diritti erri a lui spettanti.*
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968