Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018
Controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001 - Commissioni tributarie - Devoluzione - Presupposti - Contributo al servizio sanitario nazionale - Relative controversie - Ricomprensione - Fondamento.
La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001, sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo: sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001 - sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo. Sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorchè anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018