Contestazione di un atto di "definanziamento" - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
In tema di sovvenzioni pubbliche, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia tra l'ente ammesso al finanziamento e l'ente pubblico sovventore avente ad oggetto un atto di cd. "definanziamento" adottato da quest'ultimo per vizi di legittimità originari dell'atto attributivo della sovvenzione, in quanto la contestazione attiene ai presupposti dell'esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della P.A., nei confronti del quale il soggetto inciso non vanta una situazione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18241 del 11/07/2018