Ingiunzione fiscale
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Ingiunzione fiscale - Esecuzione cd. in danno - Riscossione delle spese - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22756 del 25/09/2018
In tema di ingiunzione fiscale ex art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla riscossione delle somme occorse per la cd. esecuzione in danno, venendo in evidenza un'obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente e nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A., senza che sia posto in discussione il provvedimento amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al rimborso delle spese sostenute. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva declinato la giurisdizione in quanto la pretesa creditoria della P.A. traeva origine da un provvedimento amministrativo discrezionale).