Incarichi di supplenza su posti di sostegno
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - incarichi di supplenza su posti di sostegno nella scuola superiore di secondo grado - impugnazione degli elenchi di cattedre- giurisdizione del giudice ordinario - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26802 del 23/10/2018
>>> In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione degli elenchi delle cattedre pubblicate per incarichi di supplenza in posti di sostegno nella scuola, atteso che tali atti non costituiscono espressione di macro-organizzazione - non definendo le linee fondamentali di organizzazione degli ufficio i modi di conferimento della titolarità degli stessi - ma rientrano nell'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, affermata dalla decisione impugnata in relazione ad una domanda proposta da un gruppo di insegnanti supplenti, i quali si dolevano che l'amministrazione - avendo pubblicato due successivi elenchi delle cattedre disponibili, in luogo di un elenco unitario, con attivazione prima dell'uno e poi dell'altro per la procedura di scelta dei posti secondo la graduatoria dei docenti - avesse frammentato la sequenza procedimentale, così danneggiando proprio coloro che erano più favorevolmente collocati).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26802 del 23/10/2018