Conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - in genere - pronuncia declinatoria di giurisdizione ex art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda - riassunzione - inconfigurabilità - riproposizione del processo quale unico mezzo di tutela esperibile - configurabilità - procedimento civile – riassunzione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27163 del 26/10/2018
>>> In tema di rapporti tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni, ordinaria e speciali, l'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina dettata, in via generale, dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria) - individua nella sola riproposizione del processo, innanzi al Giudice indicato nella pronuncia declinatoria della giurisdizione, il mezzo di tutela esperibile ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, a differenza del dettato del citato art. 59, che invece contempla anche, ove ricorrano determinate condizioni, l'istituto della riassunzione. Ne consegue che la domanda, ai detti fini, deve essere sempre nuovamente e tempestivamente proposta, con contenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, così determinando l'instaurazione di un giudizio nuovo, secondo la disciplina applicabile a quest'ultimo, anche con riguardo alla ritualità del contraddittorio. (Nella specie, in un giudizio riproposto dinanzi al T.S.A.P a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del G.A, relativo all'impugnazione di una delibera della Giunta provinciale di approvazione di una richiesta di concessione di derivazione idroelettrica nel comune di Racines, la S.C. ha ritenuto corretta la esclusione effettuata dal T.S.A.P della qualità di controinteressato in capo al detto comune, ancorché citato nel primo giudizio, in quanto titolare di interessi di mero fatto).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27163 del 26/10/2018