Straniero (giurisdizione sullo) - accettazione della giurisdizione italiana - conferimento di procura espressamente assoggettata alla legge ed alla giurisdizione della repubblica italiana
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - accettazione della giurisdizione italiana - conferimento di procura espressamente assoggettata alla legge ed alla giurisdizione della repubblica italiana - accettazione della giurisdizione del giudice italiano - configurabilità - esclusione - conseguenze - ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018
La previsione, nella procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, che la stessa è regolata dalla legge della Repubblica italiana, alla cui giurisdizione si rimettono sia la parte (mediante la sottoscrizione dell'atto) sia i suoi procuratori (agendo secondo le sue condizioni), non implica l'implicita accettazione della giurisdizione del giudice italiano, in quanto il riferimento a tale giurisdizione riguarda solo la soggezione della procura medesima alla legge e alle autorità italiane per i diritti e gli obblighi nascenti dal mandato nei rapporti interni tra parte e difensore; pertanto, la predetta previsione non è in contraddizione logico-giuridica con l'eccezione di difetto di giurisdizione eventualmente avanzata con la prima difesa nel giudizio di merito, né con il consequenziale ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018