Controversia tra privati su diritti - Limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 6883 del 08/03/2019
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Controversia tra privati su diritti - Limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi - Questioni di giurisdizione
Allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda, proposta nei confronti della Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - s.p.a, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dell'intervenuta transazione in relazione ad una controversia risarcitoria da incidente stradale intercorsa tra gli attori e l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in funzione di ottenere la condanna al rilascio, in favore di quest'ultima, del provvedimento autorizzativo - cd. "benestare" - del pagamento).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 6883 del 08/03/2019