Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Azioni contrattuali - Individuazione della giurisdizione - Condizioni di fatto - Valutazione - Momento rilevante - Proposizione della domanda - Sussistenza.
Le condizioni fattuali da valutarsi ai fini della giurisdizione, anche in caso di applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sono quelle esistenti al momento della proposizione domanda, come previsto dall'art. 5 c.p.c., e non quelle ravvisabili al tempo della conclusione del contratto per cui è causa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6280 del 04/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_005