Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Certificazione biologica prevista dal regolamento CE n. 834 del 2007 - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9678 del 05/04/2019 (Rv. 653595 - 01)
Organismi privati autorizzati - Attività - Natura - Esercizio di poteri pubblici - Esclusione - Valutazioni meramente tecniche - Configurabilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza – Fattispecie
In tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/CEE, sostituito dal reg. n. 834/2007/CE e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Fattispecie relativa a domanda risarcitoria avanzata da un produttore di limoni nei confronti dell'organismo privato autorizzato che aveva "ingiustamente e negligentemente" disposto, in esecuzione del contratto di certificazione "bio", il divieto di commercializzazione del prodotto come biologico sulla base del prelevamento di un solo campione dello stesso).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9678 del 05/04/2019 (Rv. 653595 - 01)