Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Revoca, da parte del Sindaco, degli amministratori di società partecipata dal Comune - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
La controversia concernente la legittimità dell'atto emesso dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, di revoca degli amministratori di una società partecipata dal Comune spetta alla giurisdizione ordinaria, poiché si tratta di un provvedimento attinente ad una situazione giuridica successiva alla costituzione della società stessa, idoneo ad incidere internamente sulla sua struttura ed espressione di una potestà di diritto privato ascrivibile all'ente pubblico "uti socius" ed esercitata dal medesimo Sindaco in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16335 del 18/06/2019
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2449, Cod_Civ_art_2383