Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18674 del 11/07/2019 (Rv. 654833 - 01)
Concessionari autostradali - Obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di evidenza pubblica ex art. 177 d.lgs. n. 50 del 2016 - Perdurante applicazione dell'art. 11, comma 5, lett. c) della l. n. 498 del 1992 - Esclusione - Immediata operatività della disposizione - Conseguenze in tema di giurisdizione.
In tema di contratti ad evidenza pubblica, il comma 1 dell'art. 177 del d.lgs. n. 50 del 2016 - che, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede (salvo alcune eccezioni) l'obbligo, gravante sui soggetti pubblici e sui privati già titolari di concessioni, di affidare almeno l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, utilizzando la procedura dell'evidenza pubblica - si applica anche ai concessionari autostradali, sostituendosi all'art. 11, comma 5, lett. c), della l. n. 498 del 1992, - che, limitatamente a questi ultimi, sanciva detto obbligo solo per l'affidamento di lavori -, essendo la nuova disposizione immediatamente operativa, come si evince dal successivo comma 2 dello stesso art. 177 citato, che prevede un termine da intendersi come finale, e non iniziale, entro il quale raggiungere la sopra indicata soglia percentuale; pertanto, i concessionari autostradali sono tenuti al rispetto dell'evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti ivi indicati sin dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 e le controversie riguardanti le relative procedure sono attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 104 del 2010.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18674 del 11/07/2019 (Rv. 654833 - 01)