Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26200 del 16/10/2019 (Rv. 655503 - 01)
Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa - Annullamento giurisdizionale dei provvedimenti volti a stabilire il relativo "tetto" - Deduzione di sopravvenuta inefficacia delle clausole contrattuali che prevedevano la non remunerabilità delle prestazioni "extra budget" - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura).
In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. "tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26200 del 16/10/2019 (Rv. 655503 - 01)