Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22712 del 11/09/2019 (Rv. 655114 - 01)
Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e dei dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione contabile - Configurabilità - Condizioni.
Il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a "mala gestio" da parte degli amministratori (o componenti dell'organo di controllo) e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell'ente, né di configurare un rapporto di servizio tra l'ente medesimo e l'agente; pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali resta generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella della Corte dei conti è ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società "in house" e delle società "legali", caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa P.A. (cui è immanente il rapporto di servizio tra quest'ultima e gli amministratori e dipendenti della società) e da uno statuto speciale che consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22712 del 11/09/2019 (Rv. 655114 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2449