Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28331 del 05/11/2019 (Rv. 656055 - 01)
Ordinanza comunale impositiva di interventi di messa in sicurezza di immobile pericolante - Impugnazione - Deduzione del privato di non essere proprietario di detto immobile - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento
Ove il privato, destinatario di un'ordinanza comunale contenente l'ordine di provvedere all'immediata esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle parti pericolanti di un immobile, impugni detto provvedimento e domandi la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei pregiudizi derivatine, sul presupposto dell'appartenenza del bene allo stesso Comune, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che non si versa in ipotesi di domanda di accertamento negativo del diritto di proprietà, bensì di annullamento di un provvedimento amministrativo in materia di ordine, sicurezza, incolumità, igiene o edilità pubblica, nonché di condanna al risarcimento del danno consequenziale, mentre l'accertamento della proprietà sull'immobile, in quanto incidente sui presupposti di validità dell'ordinanza impugnata, costituisce questione pregiudiziale di cui il giudice amministrativo può conoscere "incidenter tantum", ai soli fini della pronuncia sulla domanda di annullamento, in conformità al disposto dell'art. 8 del detto decreto legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28331 del 05/11/2019 (Rv. 656055 - 01)