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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2090 del 30/01/2020 (Rv. 656662 - 01)

Sentenza emessa ex art. 2932 c.c. - Avviso di liquidazione di imposta ipotecaria - Domanda di annullamento - Giurisdizione del giudice tributario - Iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore ex artt. 2817 e 2834 c.c. -Domanda di annullamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

Qualora, ottenuta una sentenza ex art. 2932 c.c., l'acquirente instauri una controversia proponendo contestualmente una domanda di annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria adottato dall'Agenzia delle entrate ed una domanda di annullamento dell'iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari ex artt. 2817 e 2834 c.c., a garanzia del prezzo residuo risultante dalla detta sentenza, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla prima domanda e quella del giudice ordinario in relazione alla seconda, atteso che la legittimità dell'iscrizione ipotecaria operata dal Conservatore è completamente sganciata dal rapporto tributario correlato all'imposta ipotecaria applicabile, attenendo alle vicende collegate ai rapporti fra alienante ed acquirente, le quali esulano totalmente da questioni da considerarsi ancillari rispetto al rapporto tributario in contestazione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2090 del 30/01/2020 (Rv. 656662 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2817, Cod_Civ_art_2834, Cod_Civ_art_2932

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