Skip to main content

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 03)

Regolamento CE n. 44 del 2001 - Clausola contrattuale di proroga della competenza - Esclusività del foro convenuto - Condizioni - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, l'inserimento nel contratto della clausola di proroga della competenza, che attribuisce la cognizione in ordine alle relative controversie all'Autorità giudiziaria dello Stato membro, in mancanza di diverso accordo delle parti, rende il foro convenzionale esclusivo e, quindi, prevalente sia su quello del domicilio del convenuto, previsto in via generale dal precedente art. 2, che su quello speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall'art. 5, n. 1, del medesimo Regolamento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005

GIURISDIZIONE CIVILE

GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO