Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7218 del 13/03/2020 (Rv. 657217 - 01)
Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie di lavoro - Riserva della giurisdizione amministrativa - Limiti - Fattispecie.
In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di una dipendente volta all'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di conferimento ad altro lavoratore di un incarico dirigenziale di natura temporanea, revocabile anche prima della scadenza prevista e non comportante una progressione verticale novativa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7218 del 13/03/2020 (Rv. 657217 - 01)