Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 03)
Azione risarcitoria nei confronti di persone fisiche, componenti di un organo collegiale pubblico, in proprio - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie in cui non sia parte una P.A. (o un soggetto ad essa equiparato), sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di singole persone fisiche, componenti di un organo collegiale pubblico, cui si imputi l'adozione di provvedimenti illegittimi, va azionata dinanzi al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta da un magistrato amministrativo, attinto da un provvedimento disciplinare, nei confronti di singoli componenti della Commissione di cui all'art. 33 della l. n. 186 del 1982, organo collegiale emanazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per la condotta illecita concretante abuso del potere disciplinare loro personalmente imputata).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043