Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8092 del 23/04/2020 (Rv. 657588 - 01)
Danno ambientale - Impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Danni alla salute o alla proprietà causati dal medesimo fatto generatore del danno ambientale - Azione risarcitoria e inibitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Conformità dell’azione nociva a provvedimenti autorizzativi della P.A. -Incidenza sul sistema di riparto della giurisdizione - Esclusione – Fondamento - Incidenza sui poteri del giudice ordinario - Limiti.
In materia di danno ambientale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 del d.lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. L'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a confomità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8092 del 23/04/2020 (Rv. 657588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844 , Cod_Civ_art_2043