Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10082 del 28/05/2020 (Rv. 657733 - 01)
Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 - Criterio di riparto della giurisdizione - Fattispecie in tema di aggiudicazione di immobile a seguito di asta pubblica.
La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1931, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia in cui la 'causa petendi' della domanda attorea era il diritto soggettivo all'acquisizione della proprietà di un bene oggetto di asta pubblica, nonostante il ricorrente ne fosse stato dichiarato decaduto per non aver stipulato tempestivamente il definitivo all'esito dell'aggiudicazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10082 del 28/05/2020 (Rv. 657733 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_386