Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sede contenziosa - Riparto di giurisdizione tra detto Commissario ed il giudice ordinario - Criteri di individuazione.
Appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al "demanio civico"; esulano, invece, da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all'uso civico (come il demanio stradale), le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9280 del 20/05/2020 (Rv. 657660 - 01)