Autobus gran turismo in servizio pubblico di linea - Obbligo di pagamento della tariffa per l'accesso ad una zona di traffico limitato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
La controversia concernente l'obbligo di pagamento di una tariffa per l'accesso ad una zona di traffico limitato, imposto agli autobus gran turismo in servizio pubblico di linea, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'istituzione di una zona a traffico limitato costituisce esercizio di un potere pubblico, afferente all'uso del territorio e dunque alla materia urbanistica, che conforma la totalità degli aspetti di tale uso, compresa la qualificazione della tariffa di accesso.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12864 del 26/06/2020 (Rv. 658057 - 02)
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12864
2020