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Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Cass. n. 16459/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.

Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento, proposta da una società di gestione del servizio idrico integrato per diversi Comuni di una Provincia, sia della deliberazione della Giunta regionale con la quale era stato approvato il nuovo tariffario relativo all'occupazione permanente del suolo pubblico, sia, in via consequenziale, del provvedimento del direttore del servizio di viabilità contenente l'invito a versare l'importo dovuto in base alla tariffa).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16459 del 30/07/2020 (Rv. 658339 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

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