Conflitto negativo di giurisdizione – Cass. n. 23904/2020
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione. Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo di ufficio da parte del giudice amministrativo - Elevazione a seguito di riserva assunta alla prima udienza, senza preventiva esternazione di dubbi sulla propria giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento
A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il giudice amministrativo può sollevare conflitto di giurisdizione - nonostante nel riservarsi non abbia manifestato alle parti l'intenzione di pronunciarsi al riguardo, esternando dubbi in proposito, né abbia indicato la questione di giurisdizione, dandone atto a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a. - atteso che tale modalità temporale risulta conforme all'art. 11, comma 3, c.p.a., interpretato alla luce dei principi del giusto processo, ex artt. 2 c.p.a. e 111 Cost., essendo comunque garantita la finalità, da un lato, di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attività processuale e, dall'altro, di onerare il giudice amministrativo "ad quem" di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23904 del 29/10/2020 (Rv. 659165 - 01)