Funzione giurisdizionale - attribuzione alla magistratura - Cass n. 26387/2020
Giurisdizione civile - principi costituzionali - Funzione giurisdizionale - attribuzione alla magistratura - Giudizi di appello avverso le sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano - Composizione del collegio del Consiglio di Stato in assenza di un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero a quello di lingua ladina - Difetto di giurisdizione denunciabile con ricorso ex art.111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'impugnazione, del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina, in violazione delle prescrizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 93 del d.P.R. n. 70 del 1972) e nelle relative norme di attuazione (art.14 del d.P.R. n. 426 del 1984), determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, la quale richiede che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della provincia; pertanto, la predetta mancanza integra un vizio derivante da difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, che può essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ricorso proposto ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva omesso di fornire la necessaria indicazione dei nomi dei componenti di lingua tedesca assegnati al Consiglio di Stato al momento della trattazione dell'impugnazione o in servizio alla data dell'udienza di discussione, così indebitamente trasferendo l'onere di cercare la prova del denunciato vizio strutturale in capo alla corte regolatrice).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26387 del 19/11/2020 (Rv. 659461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_362