Patti parasociali - Controversia relativa - Cass. n. 26984/2020
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Patti parasociali - Controversia relativa - Titolo di giurisdizione esclusiva ex art. 22, punto 2, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie relative a patti parasociali, non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva che l'art.22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, riserva al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società per le cause sulla validità, nullità o scioglimento della stessa o delle decisioni dei suoi organi; ciò in ragione della necessità di interpretare in senso restrittivo le regole che, fissando titoli giurisdizionali speciali o esclusivi, pongono deroghe al titolo generale di cui all'art. 2 del Regolamento medesimo - il quale radica la giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio -, nonchè in considerazione del rilievo che l'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude che essi possano incidere sulla ”validità delle decisioni” degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a detti patti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26984 del 26/11/2020 (Rv. 659553 - 01)