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Azione risarcitoria nei confronti di funzionari regionali - Giurisdizione del giudice ordinario – Cass. n. 29175/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Azione risarcitoria nei confronti di funzionari regionali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di funzionari regionali in proprio per comportamenti lesivi del privato, assunti nell'ambito di un procedimento amministrativo di concessione pubblica, va proposta dinanzi al giudice ordinario, a ciò non ostando che tali comportamenti siano stati veicolati nella forma di provvedimenti impugnabili né che questi ultimi possano essere stati impugnati avanti al giudice amministrativo per la rimozione, con l'annullamento giurisdizionale, dei loro effetti pregiudizievoli.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

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