Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.
In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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28675
2020