Nesso di collegamento tra le domande - Interpretazione restrittiva – Cass. n. 28675/2020
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Cumulo soggettivo - Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/2012 - Nesso di collegamento tra le domande - Interpretazione restrittiva - Necessità - Conseguenze.
In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 8, n. 1, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al precedente art. 2; pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro due convenuti esclude l'operatività del criterio di collegamento per entrambi del domicilio di uno qualsiasi di loro, sia nel caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore, sia nel caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte, di valutazioni di scorrettezza della condotta della società e dell'amministratore stesso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041