Società cancellata dal registro delle imprese – Cass. n. 619/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica agli ex soci di avviso di accertamento tributario - Impugnazione di questi ultimi per inesistenza o illegittimità della pretesa - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
La controversia sorta dall'impugnazione di un avviso di accertamento fiscale notificato agli ex soci di una società cancellata dal registro delle imprese, con cui sia stata dedotta l'insussistenza, nel caso concreto, della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società, sul presupposto, da un lato, dell'operatività del meccanismo introdotto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (circa il differimento per cinque anni dell'effetto estintivo della società cancellata nel settore tributario e contributivo) e, dall'altro lato, della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art.2495 c.c., è devoluta alla giurisdizione tributaria, atteso che entrambi i motivi di impugnativa ruotano intorno alla postulata illegittimità o inesistenza della pretesa fiscale azionata dall'ufficio nei confronti dei soci della società estinta, che deve formare oggetto di esame da parte del giudice naturale di quel rapporto, costituito dal giudice tributario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 619 del 15/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495