Sanzione disciplinare sportiva – rimozione – Cass. n. 4850/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Sanzione disciplinare sportiva - Domanda di rimozione della sanzione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Sopravvenute modifiche dell'art. 3 d.l. n. 220 del 2003 apportate dall'art. 1, comma 647, l. n. 145 del 2018 - Conferma del difetto di giurisdizione.
In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che - anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare - le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 220 del 2003, conv. dalla legge n. 280 del 2003, come ulteriormente confermato dalle modifiche dell'art. 3 del citato d.l. apportate dall'art. 1, comma 647, della legge n.145 del 2018, applicabile anche ai processi ed alle controversie già pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4850 del 23/02/2021