Personale docente - Graduatorie ad esaurimento – Cass. n. 8774/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Personale docente - Graduatorie ad esaurimento - Regolamentazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nelle controversie relative alla legittimità della regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento.(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda con la quale docenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avevano chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non ne consentiva l'inserimento nelle graduatorie GAE).
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 03)