Rapporti tra avvocato e cliente – Cass. n. 6001/2021
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Rapporti tra avvocato e cliente - Azione contrattuale proposta dal primo nei confronti del secondo - Foro del consumatore ex art.16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Applicabilità - Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia svolta nello Stato vincolato in cui il cliente ha il domicilio o che sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ma ciò non comporta, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione sulle relative controversie, l'automatica applicabilità della regola contenuta nell'art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (che individua il giudice della causa promossa contro il consumatore, in quello dello Stato in cui il consumatore è domiciliato), atteso che il precedente art. 15 distingue tra contratti con consumatori che ricadono "sic e simpliciter" nell'ambito di applicazione della convenzione (vendita a rate di beni mobili o prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite) e contratti con consumatori per i quali è richiesto che il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato; pertanto, nell'ipotesi in cui non sia dedotto che l'avvocato è abilitato all'esercizio della professione nello Stato vincolato ove il cliente ha il proprio domicilio, non potendosi ritenere che egli svolga in quello Stato la sua attività o che verso di esso intenda dirigerla, residua l'applicabilità delle regole generali di cui agli artt. 2 e 5 della citata Convenzione, in base alle quali, ferma la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato vincolato in cui la persona convenuta è domiciliata, colui che agisce nella materia contrattuale ha la facoltà di citare il convenuto anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021 (Rv. 660833 - 01)