Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo – Cass. n. 10105/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Richiesta di attestazione relativa all'inserimento dell'azienda in una zona comunale degradata - Atto prospettato come dovuto - Diniego del comune - Conseguenze - Mancato ottenimento di agevolazioni regionali - Azione risarcitoria nei confronti del comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, la cognizione della vertenza promossa dal privato contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal mancato rilascio di un'attestazione circa l'ubicazione della propria azienda in una zona degradata, il cui ottenimento, prospettato come doveroso, avrebbe consentito al privato di conseguire le agevolazioni regionali previste per le piccole imprese commerciali, atteso che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve compiersi in base alla domanda, tenendo conto dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, nella specie riconducibile ad una situazione di diritto soggettivo, quale è il diritto al rilascio della menzionata attestazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10105 del 16/04/2021 (Rv. 661085 - 01)