Atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali – Cass. n. 12149/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali - Impugnativa e domanda risarcitoria - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), che, all'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, nonché delle ulteriori modifiche apportate al citato art. 3 dall'art.1, comma 647, della l. n. 145 del 2018 (applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo), una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie, sia le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - sia le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di queste ultime, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 12149 del 07/05/2021 (Rv. 661303 - 02)